Legge Severino: tra Incostituzionalità e Strumentalizzazione

La legge Severino stabilisce l’incandidabilità per i condannati in via definitiva per una serie di reati, ma anche la sospensione temporanea dall’incarico per governatori, sindaci, e amministratori locali che abbiano anche una sola condanna, in primo o secondo grado.

Le argomentazioni riguardo la Severino sono tornate in auge in questi giorni perché, come ricorderete, ha sancito la decadenza di Silvio Berlusconi dal Senato e la sua incandidabilità, verdetto sul quale il patron di Mediaset ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e il 22 novembre scorso si è tenuta la prima udienza.

Le domande che ci si pone sono: questa legge è giusta? E’ in linea con la costituzione? E’ coerente con uno stato di diritto in regime di democrazia?

La Costituzione cita così: “art. 65 La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore“, “art. 66 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.

Ad un occhio non particolarmente attento potrebbe sembrare chiusa la questione, ma non è così. Le cause d’incandidabilità configurano uno status di inidoneità funzionale all’assunzione di cariche elettive, le cause di ineleggibilità, servono invece a garantire la libera ed eguale espressione del voto del corpo elettorale. Dunque se le cause di ineleggibilità e incandidabilità non coincidono, è tutto da dimostrare che il legislatore possa definire incandidabile un cittadino alle elezioni per il Parlamento. Questo per quanto concerne l’art. 65 cost..

Per il successivo invece che stabilisce che «spetta alla Camera di appartenenza giudicare sui titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità», ci si addentra nelle questioni di incandidabilità sopravvenuta, in sostanza si parla di retroattività. Cioè l’organo giudiziario (potere giudiziario appunto) con una sentenza, può modificare la composizione politica del parlamento (potere legislativo) potendo portare alla decadenza del parlamentare che è stato precedentemente votato democraticamente.

A mio avviso ci sono gli estremi per andare contro anche ad un altro articolo della Costituzione, il terzo: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Vien da chiedersi in fine, come una sentenza di primo (o secondo) grado, possa esser tenuta così tanto in considerazione, quando potrebbe essere sconfessata nei gradi successivi.

In conclusione, il mio parare sulla questione è che se un candidato non merita di sedere in Parlamento, questo deve essere sancito dall’elettore che democraticamente sceglierà di non votarlo conoscendo il suo pregresso giudiziario (o magari sì). Mai e poi mai, un potere diverso da quello legislativo deve poter influire sulle scelte democratiche dell’elettorato.